CAP. I — Costituzione – Denominazione – Finalità
Art. 1
Costituzione-Denominazione
Per volontà dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, del Comune di Urbino e della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro è istituita in Urbino una fondazione, denominata
“FONDAZIONE CARLO E MARISE BO PER LA LETTERATURA EUROPEA MODERNA E CONTEMPORANEA”
Art. 2
Finalità
Scopi della Fondazione sono:
– conservare e potenziare la biblioteca Carlo Bo anche con l’aggregazione di archivi letterari e storici di particolare rilevanza;
– favorire lo studio delle letterature e culture moderne e contemporanee;
– favorire ed attuare nei suoi programmi la ricerca scientifica in “collaborazione diretta” con l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e le principali istituzioni culturali e scientifiche nazionali e internazionali;
– promuovere convegni, seminari di studio e sostenere conferenze, dibattiti e ogni altra iniziativa che si ispiri e si uniformi alle finalità dell’Ente.
La Fondazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei partecipanti e di terzi. La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale.
La Fondazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica e/o privata nell’ambito degli scopi statutari.
CAP. II — Patrimonio
Art. 3
Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
– dal fondo di dotazione patrimoniale formato dai conferimenti in denaro effettuati dagli Enti Fondatori all’atto della costituzione,
– dai contributi e dalle donazioni e lasciti dello Stato e degli Enti Pubblici, degli Enti, Istituti e soggetti privati espressamente vincolati a patrimonio.
Art. 4
Proventi
Per lo svolgimento della sua attività la Fondazione utilizza:
– i redditi derivanti dal Suo patrimonio;
– i contributi dello Stato ed organismi internazionali;
– i contributi degli Enti Fondatori ed aderenti;
– i contributi e finanziamenti che le pervengano da altri Enti pubblici e privati;
– le donazioni e lasciti;
– le quote di partecipazione dei soci sostenitori;
– gli incassi, introiti pubblicitari, diritti di edizione e quant’altro derivi dall’attività della Fondazione.
Le rendite del patrimonio e gli eventuali avanzi delle gestioni annuali sono impiegati nel potenziamento delle strutture e nella realizzazione delle finalità istituzionali.
Una quota di detti avanzi può essere destinata, a giudizio del Consiglio di Amministrazione ed ove le condizioni economiche e finanziarie della Fondazione lo consentano, per la creazione di Borse di Studio.
Fermo quanto previsto al seguente art. 22 per il compenso del Segretario Generale, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci – anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto “sociale” -, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione.
Art. 5
Esercizio finanziario
L’anno finanziario coincide con l’anno solare.
CAP. III — Organi Fondazione
Art. 6
Organi
Sono organi della Fondazione:
– l’Assemblea dei soci;
– il Consiglio di Amministrazione;
– il Presidente;
– il Segretario Generale;
– il Comitato Scientifico;
– il Direttore Scientifico;
– il Collegio dei Sindaci Revisori.
CAP. IV — Assemblea dei Soci
Art. 7
Composizione dell’Assemblea
L’Assemblea è costituita dai rappresentanti degli Enti ed istituti che hanno partecipato e sottoscritto l’atto pubblico costitutivo della Fondazione.
Essi sono:
– il Comune di Urbino, in persona del Sindaco pro-tempore o suo delegato;
– l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, in persona del legale rappresentante o suo delegato;
– la Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, in persona del Presidente o suo delegato.
Con deliberazione motivata dell’assemblea possono essere ammessi quali soci altri Enti pubblici e privati benemeriti nel campo culturale.
Art. 8
Presidenza dell’Assemblea
L’Assemblea è presieduta dal Rettore pro-tempore dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo ed in caso di sua assenza da persona scelta dall’assemblea stessa.
Art. 9
Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria, per la relazione del coordinatore del Comitato scientifico sull’attività e sui programmi dell’anno oltre che sull’andamento generale della Fondazione e sulle sue prospettive.
E’ convocata, pure in seduta ordinaria, per l’assolvimento degli adempimenti che le derivano dallo Statuto.
Può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione e su richiesta di un terzo dei componenti l’Assemblea, per ogni altra questione meritevole dell’esame dell’Assemblea stessa.
L’avviso deve contenere l’elenco delle materie da trattare e l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione; in caso di svolgimento per via telematica in audio-video conferenza, l’avviso deve contenere anche le istruzioni per il collegamento.
L’Assemblea può essere convocata sia presso la sede delle Fondazione, sia in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio della Provincia di Pesaro Urbino, ferma la possibilità che l’Assemblea si svolga in audio-video conferenza.
Qualora non sia stata convocata in conformità alle disposizioni che precedono, l’Assemblea è regolarmente costituita se siano presenti, tutti gli Associati e tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci Revisori e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.
L’Assemblea può anche essere tenuta in audio-video conferenza con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che:
– possa essere accertata in qualsiasi momento l’identità degli intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;
– vengano garantiti il regolare svolgimento dell’adunanza e l’esercizio del diritto di intervento e discussione in tempo reale rispetto alla trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno; l’esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;
– venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
– venga consentito al Presidente e al Segretario dell’adunanza di svolgere le funzioni a loro spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.
È possibile tenere le riunioni anche con tutti gli intervenuti collegati esclusivamente in audio e/o audiovideo conferenza ove non vietato dalla legge.
Occorre in ogni caso che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati, fermo inoltre il rispetto di ogni inderogabile norma di legge al riguardo.
Art. 10
Compiti dell’Assemblea
Alla Assemblea spettano:
– l’elezione del Consiglio di Amministrazione,
– l’elezione dei Sindaci Revisori,
– le modifiche statutarie,
– l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio di previsione presentati dal Consiglio d’Amministrazione,
– l’ammissione di nuovi soci nei termini indicati dall’art. 7,
– la determinazione delle indennità agli Amministratori e ai Sindaci Revisori a titolo di rimborso-spese,
– l’approvazione della relazione annuale del Comitato Scientifico e la verifica della coerenza delle attività svolte con i fini istituzionali dell’Ente.
Art. 11
Funzionamento dell’Assemblea
L’Assemblea dei Soci delibera a maggioranza dei suoi componenti.
Sono applicabili per il funzionamento e le deliberazioni dell’Assemblea le disposizioni previste per il funzionamento e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in quanto compatibili.
Alla riunione dell’Assemblea interviene il Segretario Generale con il compito di redigere il verbale e di sottoscriverlo unitamente al Presidente dell’Assemblea.
CAP. V — Consiglio di Amministrazione
Art. 12
Composizione del Consiglio di Amministrazione
La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 6 (sei) ad un massimo di 8 (otto) membri, secondo quanto determinato dall’Assemblea all’atto della nomina, scelti tra persone di sicuro prestigio e cultura e di riconosciuta competenza e probità, con la precisazione che, a comporre il consiglio vi dovranno essere sempre il Rettore pro-tempore dell’Università di Urbino, che assumerà anche il ruolo di Presidente del consiglio e della Fondazione; due consiglieri indicati dall’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, un consigliere ciascuno, indicato dal Comune di Urbino e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, finché gli stessi rimangano soci della Fondazione nonché, come da auspicio del fondatore Prof. Carlo Bo, l’Avv. Marcella Bo, ovvero – per assicurare la continuità della relazione con detto fondatore e con la famiglia Bo -, un discendente o congiunto di quest’ultima, indicato dalla stessa Avv. Marcella Bo ovvero, in mancanza, scelto dall’Assemblea.
Nel caso in cui il consiglio sia composto da più di sei membri, gli altri componenti saranno scelti dall’Assemblea.
I consiglieri durano in carica per 4 (quattro) esercizi e scadono alla data di convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio relativo al quarto esercizio della carica. I consiglieri sono rieleggibili.
I consiglieri nominati in sostituzione di coloro che siano venuti a mancare per morte, dimissioni od altre cause, restano in carica per la residua durata del mandato dei loro predecessori.
I componenti del Consiglio proseguono nel loro mandato fintanto che non entrano in carica i rispettivi successori.
Le cariche dei Consiglieri di Amministrazione sono a titolo gratuito, salvo il rimborso – spese nelle forme definite dall’Assemblea dei Soci.
Art. 13
Convocazione del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente che ne determina anche l’ordine del giorno, ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
I Consiglieri, in numero di almeno 2 (due) ed il Collegio dei Sindaci possono chiedere la convocazione del Consiglio indicando l’oggetto su cui deliberare.
L’avviso di convocazione, contenente il precitato ordine del giorno, deve essere inviato almeno cinque giorni prima della data stabilita. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata senza rispettare il predetto termine.
Le riunioni del Consiglio possono essere convocate presso la sede della Fondazione o in un luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio della Provincia ove è ubicata la sede della Fondazione ferma la possibilità che la riunione si svolga in audio-video conferenza. In tal caso l’avviso deve contenere le istruzioni per il collegamento.
Saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le formalità di cui sopra, le riunioni del Consiglio qualora siano presenti tutti i componenti del Consiglio e del collegio dei sindaci, se nominato.
La riunione del consiglio può anche essere tenuta in audio-video conferenza con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che:
– possa essere accertata in qualsiasi momento l’identità degli intervenuti;
– vengano garantiti il regolare svolgimento dell’adunanza e l’esercizio del diritto di intervento e discussione in tempo reale rispetto alla trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno: l’esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;
– venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
– venga consentito al Presidente e al Segretario dell’adunanza di svolgere le funzioni a loro spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.
È possibile tenere le riunioni anche con tutti gli intervenuti collegati esclusivamente in audio e/o audiovideo conferenza ove non vietato dalla legge.
Occorre comunque che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri, fermo inoltre il rispetto di ogni applicabile norma di legge al riguardo.
Art. 14
Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Consiglieri appositamente delegato dal Presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi dal Consigliere più anziano.
Si intende Consigliere anziano colui che fa parte da maggior tempo senza interruzione del Consiglio di Amministrazione.
In caso di nomina contemporanea prevale il più anziano di età.
Per la validità delle deliberazioni, salva diversa previsione del presente Statuto, è richiesta la maggioranza assoluta dei voti presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Quando le votazioni abbiano ad oggetto persone, il Presidente dispone che si svolgano a scrutinio segreto.
In tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.
Alla riunione del Consiglio di Amministrazione partecipa il Segretario Generale della Fondazione e, in sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce.
I verbali dell’adunanza sono firmati dal Presidente e dal Segretario Generale che funge da Segretario del Consiglio.
Art. 15
Competenze del Consiglio di Amministrazione
I compiti del Consiglio di Amministrazione sono:
– nomina del Segretario Generale della Fondazione;
– nomina del Comitato Scientifico su proposta del Presidente;
– predisposizione del bilancio di esercizio e del bilancio di previsione;
– approvazione dei criteri generali delle attività della Fondazione, su proposta del Comitato Scientifico;
– approvazione di convenzioni e regolamenti;
– promozione di azioni e tutela e difesa degli interessi della Fondazione.
In generale il Consiglio di Amministrazione delibera su tutti gli atti che rientrano nell’attività amministrativa gestionale ordinaria e straordinaria della Fondazione.
CAP. VI — Presidente
Art. 16
Presidente della Fondazione
Il Presidente della Fondazione è il Rettore pro-tempore dell’Università di Urbino. Ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede l’Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Scientifico, svolge compiti di impulso e coordinamento degli organi collegiali cui partecipa e vigila sull’andamento generale della Fondazione nonché sulla esecuzione delle deliberazioni di detti organi e sul conseguimento delle finalità istituzionali della stessa.
Art. 17
Poteri d’urgenza del Presidente
Nei casi di urgenza e nei limiti di spesa previsti nel piano finanziario, i provvedimenti necessari sono adottati dal Presidente, sotto la sua responsabilità con formale atto da sottoporre alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prima successiva adunanza.
Il Presidente può, su autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, compiere atti e operazioni finanziarie e rilasciare procure e deleghe.
CAP. VII — Comitato Scientifico e Direttore Scientifico
Art. 18
Nomina del Comitato Scientifico e del Direttore Scientifico
Il Comitato Scientifico ed il Direttore sono nominati dal Consiglio di Amministrazione fra persone di riconosciuto valore scientifico in ambito umanistico su designazione del Presidente della Fondazione.
Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione.
Ricorre l’obbligo di giustificare la propria assenza alle riunioni del Comitato; in seguito a due assenze ingiustificate consecutive si decade dalla carica.
Art. 19
Compiti del Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico:
– è responsabile delle scelte culturali della Fondazione;
– traccia le linee generali dell’attività scientifica della Fondazione;
– rilascia consulenze e pareri in merito a specifiche attività culturali della Fondazione;
– propone i piani pluriennali di attività;
È possibile partecipare alle riunioni del Comitato Scientifico anche in modalità telematica. Si applica quanto previsto al precedente art. 13 in quanto compatibile.
Il Comitato Scientifico decade contestualmente alla fine del mandato del Presidente e i suoi componenti possono essere rinnovati.
Art. 20
Direttore Scientifico
Il Direttore Scientifico:
– in attuazione degli indirizzi del Comitato Scientifico predispone i programmi annuali e con l’ausilio del Segretario Generale predispone le relative previsioni di spesa per l’approvazione del Consiglio di Amministrazione;
– segue l’attuazione e la realizzazione dei programmi sia pluriennali che annuali sul piano culturale e scientifico;
– riferisce su delega del Presidente all’Assemblea dei Soci, nella seduta ordinaria annuale, sul programma dell’anno corrente e su quello dell’anno passato e sull’andamento generale della Fondazione e sulle sue prospettive.
Il Direttore Scientifico partecipa, senza diritto di voto, alla riunione del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente, sentito il Direttore Scientifico, nomina, tra i componenti del Comitato Scientifico, un Vicedirettore Scientifico che lo affianchi e, se necessario, lo sostituisca nell’esercizio delle sue funzioni.
L’incarico di Direttore Scientifico e del Vicedirettore decade contestualmente alla fine del mandato del Presidente e può essere rinnovato.
CAP. VIII— Soci Sostenitori
Art. 21
Soci Sostenitori
Sono Soci Sostenitori gli Enti e Soggetti sia pubblici che privati che sottoscrivono quote di partecipazione “uniche” o “annuali” nella misura e condizioni indicate dal Consiglio di Amministrazione.
Alle stesse condizioni sono considerati Soci Sostenitori gli Enti e Soggetti sia pubblici che privati che intervengono, in qualsiasi forma, alla realizzazione del programma della Fondazione.
I nomi dei sostenitori sono trascritti in apposito registro depositato nella sede della Fondazione ed esposto al pubblico.
A ciascuno dei soci sostenitori è rilasciato apposito attestato a firma del Presidente della Fondazione.
CAP. XI — Personale e Strutture
Art. 22
Segretario Generale
Il Segretario Generale della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione in persona di comprovata capacità ed esperienza amministrativa. Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni di Segretario, assiste inoltre alle riunioni dell’Assemblea.
Istruisce gli affari della Fondazione, compie gli atti per i quali sia stato delegato dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea dei Soci.
Cura l’esecuzione delle deliberazioni assunte, sottoscrivendo gli atti a ciò necessari.
Cura altresì i rapporti amministrativi con l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo relativamente all’uso delle strutture, dei beni e del personale della stessa utilizzati dalla Fondazione in base ad apposita convenzione stipulata tra l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e la Fondazione.
Al Segretario spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio e può essere assegnato dal consiglio di amministrazione un compenso.
L’incarico di Segretario Generale decade contestualmente alla fine del mandato del Presidente e può essere rinnovato.
Art. 23
Personale
Per l’attività amministrativa la Fondazione di norma si serve di personale con collaborazioni coordinate e continuative di natura professionale e autonoma.
Art. 24
Convenzione con l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
I rapporti tra l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e la Fondazione Carlo Bo, per la gestione del patrimonio librario saranno disciplinati da apposita convenzione da stipularsi tra le parti.
CAP. X — Collegio dei Sindaci Revisori
Art. 25
Nomina e durata dei Sindaci Revisori
Presso la Fondazione funziona un collegio composto da tre Sindaci Revisori eletti dall’Assemblea dei Soci, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
Assume le funzioni di Presidente del Collegio il Sindaco più anziano di iscrizione nel registro dei revisori contabili.
I sindaci durano in carica per 4 (quattro) esercizi e scadono alla data di convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio relativo al quarto esercizio della carica. I sindaci possono essere nuovamente eletti o confermati per non più di due volte consecutive.
Art. 26
Funzioni dei Sindaci Revisori
Il Collegio si riunisce almeno ogni trimestre.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno due membri.
I revisori possono essere invitati, anche su loro richiesta, alla riunione del Consiglio di Amministrazione.
Il Collegio dei revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposita relazione sui bilanci preventivi e consuntivi e su ogni atto comportante spesa, effettua verifiche di cassa.
L’incarico di componente del Collegio dei Sindaci revisori è gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute nei modi stabiliti dall’Assemblea dei Soci.
CAP. XI— Sede della Fondazione – durata – cessazione della Fondazione
Art. 27
Sede della Fondazione
La Fondazione ha sede in Urbino presso il Palazzo Passionei Paciotti, in Via Valerio, n. 9, nei locali all’uopo concessi dall’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo in comodato.
Art. 28
Durata della Fondazione
La Fondazione ha durata illimitata.
Art. 29
Cessazione
In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, della Fondazione l’intero patrimonio di essa si trasferisce integralmente all’Università degli Studi di Urbino.
Approvato in data 22 giugno 2026