Statuto

CAP. I — Costituzione – Denominazione – Finalità

Art. 1
Costituzione-Denominazione

Per volontà dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, del Comune di Urbino e della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro è istituita in Urbino una fondazione denominata
“FONDAZIONE CARLO E MARISE BO PER LA LETTERATURA EUROPEA MODERNA E CONTEMPORANEA”

Art. 2
Finalità

La Fondazione è un’istituzione di diritto privato senza fini di lucro, apolitica, apartitica ed aconfessionale.

Lo scopo è conforme al Codice degli Enti del Terzo Settore in quanto è volto al perseguimento di attività culturali di interesse ed utilità sociale. In particolare scopi della Fondazione sono:
– conservare e potenziare la biblioteca Carlo Bo anche con l’aggregazione di archivi letterari e storici di particolare rilevanza;
– favorire lo studio delle letterature e culture moderne e contemporanee;
– favorire ed attuare nei suoi programmi la ricerca scientifica in “collaborazione diretta” con l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e le principali istituzioni culturali e scientifiche nazionali e internazionali;
– promuovere convegni, seminari di studio e sostenere conferenze, dibattiti e ogni altra iniziativa che si ispiri e si uniformi alle finalità dell’Ente.

La Fondazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei partecipanti e di terzi. La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale. La Fondazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica e/o privata nell’ambito degli scopi statutari.

 

CAP. II — Patrimonio

Art. 3
Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:
– dal fondo di dotazione patrimoniale formato dai conferimenti in denaro effettuati dagli Enti Fondatori all’atto della costituzione,
– dai contributi e dalle donazioni e lasciti dello Stato e degli Enti Pubblici, degli Enti, Istituti e soggetti privati espressamente vincolati a patrimonio.”

Art. 4
Proventi

Per lo svolgimento della sua attività la Fondazione utilizza:
– i redditi derivanti dal Suo patrimonio;
– i contributi dello Stato ed organismi internazionali;
– i contributi degli Enti Fondatori ed aderenti;
– i contributi e finanziamenti che le pervengano da altri Enti pubblici e privati;
– le donazioni e lasciti;
– le quote di partecipazione dei soci sostenitori;
– gli incassi, introiti pubblicitari, diritti di edizione e quant’altro derivi dall’attività della Fondazione.
Le rendite del patrimonio e gli eventuali avanzi delle gestioni annuali sono impiegati nel potenziamento delle strutture e nella realizzazione delle finalità istituzionali.
Una quota di detti avanzi può essere destinata, a giudizio del Consiglio di Amministrazione ed ove le condizioni economiche e finanziarie della Fondazione lo consentano, per la creazione di Borse di Studio”.

E’ in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5
Esercizio finanziario

L’anno finanziario coincide con l’anno solare.

 

CAP. III — Organi Fondazione

Art. 6
Organi

Sono organi della Fondazione:
– l’Assemblea dei soci;
– il Consiglio di Amministrazione;
– il Presidente;
– il Segretario Generale;
– il Comitato Scientifico;
– il Consiglio Direttivo;
– il Direttore Scientifico;
– il Collegio dei Sindaci Revisori.

 

CAP. IV — Assemblea dei Soci

Art. 7
Composizione dell’Assemblea
L’Assemblea è costituita dai rappresentanti degli Enti ed istituti che hanno partecipato e sottoscritto l’atto pubblico costitutivo della Fondazione.
Essi sono:
– il Comune di Urbino, in persona del Sindaco pro-tempore o suo delegato;
– l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, in persona del legale rappresentante o suo delegato;
– la Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, in persona del Presidente o suo delegato.
Con deliberazione motivata dell’assemblea possono essere ammessi quali soci altri Enti pubblici e privati benemeriti nel campo culturale.

I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Art. 8
Presidenza dell’Assemblea

L’Assemblea è presieduta dal Rettore pro-tempore dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo ed in caso di sua assenza da persona scelta dall’assemblea stessa.

Art. 9
Convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea è convocatadal Presidente in via ordinaria, per la relazione del coordinatore del Comitato scientifico sull’attività e sui programmi dell’anno oltre che sull’andamento generale della Fondazione e sulle sue prospettive
E’ convocata, pure in seduta ordinaria, per l’assolvimento degli adempimenti che le derivano dallo Statuto.
Può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione e su richiesta di un terzo dei componenti l’Assemblea, per ogni altra questione meritevole dell’esame dell’Assemblea stessa.

Art. 10
Compiti dell’Assemblea

Alla Assemblea spettano:
– l’elezione del Consiglio di Amministrazione,
– l’elezione dei Sindaci Revisori,
– le modifiche statutarie,

– l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio di previsione presentati dal Consiglio d’Amministrazione
– l’ammissione di nuovi soci nei termini indicati dall’art. 7,
– la determinazione delle indennità agli Amministratori e ai Sindaci Revisori a titolo di rimborso-spese,
– l’approvazione della relazione annuale del Comitato Scientifico e la verifica della coerenza delle attività svolte con i fini istituzionali dell’Ente.

Art. 11
Funzionamento dell’Assemblea

L’Assemblea dei Soci delibera a maggioranza dei suoi componenti.
Sono applicabili per il funzionamento e le deliberazioni dell’Assemblea le disposizioni previste per il funzionamento e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in quanto compatibili.
Alla riunione dell’Assemblea interviene il Segretario Generale con il compito di redigere il verbale e di sottoscriverlo unitamente al Presidente dell’Assemblea.

 

CAP. V —  Consiglio di Amministrazione

Art. 12
Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è formato da un numero di membri da 5 a 7. Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione è il Rettore pro-tempore dell’Università di Urbino.
Icomponenti sono nominati dall’Assemblea frapersone di sicuro prestigio e cultura, di riconosciuta competenza e probità, due dall’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, uno ciascuno dal Comune di Urbino e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro; è chiamata a far parte del Consiglio, su auspicio del Prof. Carlo Bo, l’Avv. Marcella Bo.
Il mandato di Consigliere di Amministrazione dura 4 anni ed è rinnovabile.
I consiglieri nominati in sostituzione di coloro che siano venuti a mancare per morte, dimissioni od altre cause, restano in carica per la residua durata del mandato dei loro predecessori.
I componenti del Consiglio proseguono nel loro mandato fintanto che non entrano in carica i rispettivi successori.
Le cariche dei Consiglieri di Amministrazione sono a titolo gratuito, salvo il rimborso – spese nelle forme definite dall’Assemblea dei Soci.

Art. 13
Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente che ne determina anche l’ordine del giorno, ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
I Consiglieri, in numero di almeno 2 ed il Collegio dei Sindaci possono chiedere la convocazione del Consiglio indicando l’oggetto su cui deliberare.
L’avviso di convocazione, contenente il precitato ordine del giorno, deve essere inviato almeno cinque giorni prima della data stabilita.
In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata senza rispettare il predetto termine.

È possibile partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione anche in modalità telematica.

Art. 14
Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Consiglieri appositamente delegato dal Presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi dal Consigliere più anziano.
Si intende Consigliere anziano colui che fa parte da maggior tempo senza interruzione del Consiglio di Amministrazione.
In caso di nomina contemporanea prevale il più anziano di età.
Per la validità delle deliberazioni, salva diversa previsione del presente Statuto, è richiesta la maggioranza assoluta dei voti presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Quando le votazioni abbiano ad oggetto persone, il Presidente dispone che si svolgano a scrutinio segreto.
In tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.
Alla riunione del Consiglio di Amministrazione partecipa il Segretario Generale della Fondazione e, in sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce.
I verbali dell’adunanza sono firmati dal Presidente e dal Segretario Generale che funge da Segretario del Consiglio.

Art. 15
Competenze del Consiglio di Amministrazione

I compiti del Consiglio di Amministrazione sono:
– nomina del Segretario Generale della Fondazione;
– nomina del Comitato Scientifico su proposta del Presidente;
– predisposizione del bilancio di esercizio e del bilancio di previsione;
– approvazione dei criteri generali delle attività della Fondazione, su proposta del Comitato Scientifico;
– approvazione di convenzioni e regolamenti;
– promozione di azioni e tutela e difesa degli interessi della Fondazione.
In generale il Consiglio di Amministrazione delibera su tutti gli atti che rientrano nell’attività amministrativa gestionale ordinaria e straordinaria della Fondazione.

 

CAP. VI — Presidente

Art. 16
Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è il Rettore pro-tempore dell’Università di Urbino. Ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede l’Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Scientifico, svolge compiti di impulso e coordinamento degli organi collegiali cui partecipa e vigila sull’andamento generale della Fondazione nonché sulla esecuzione delle deliberazioni di detti organi e sul conseguimento delle finalità istituzionali della stessa.

Art. 17
Poteri d’urgenza del Presidente

Nei casi di urgenza e nei limiti di spesa previsti nel piano finanziario, i provvedimenti necessari sono adottati dal Presidente, sotto la sua responsabilità con formale atto da sottoporre alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prima successiva adunanza.
Il Presidente può, su autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, compiere atti e operazioni finanziarie e rilasciare procure e deleghe.

 

CAP. VII — Comitato Scientifico

Art. 18
Nomina del Comitato Scientifico, del Direttore Scientifico

Il Comitato Scientifico ed il Direttore sono nominati dal Consiglio di Amministrazione fra persone di riconosciuto valore scientifico in ambito umanistico su designazione del Presidente della Fondazione, che lo presiede.

Art. 19
Compiti del Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico
– è responsabile delle scelte culturali della Fondazione;
– traccia le linee generali dell’attività scientifica della Fondazione;

– rilascia consulenze e pareri in merito a specifiche attività culturali della Fondazione
–propone i piani pluriennali di attività;

È possibile partecipare alle riunioni del Comitato Scientifico anche in modalità telematica.

 

CAP VIII – Direttore Scientifico

Art. 20
Direttore Scientifico

Il Direttore Scientifico:
– in attuazione degli indirizzi del Comitato Scientifico predispone i programmi annuali e con l’ausilio del Segretario Generale predispone le relative previsioni di spesa per l’approvazione del Consiglio di Amministrazione;
– segue l’attuazione e la realizzazione dei programmi sia pluriennali che annuali sul piano culturale e scientifico;
– riferisce su delega del Presidente all’Assemblea dei Soci, nella seduta ordinaria annuale, sul programma dell’anno corrente e su quello dell’anno passato e sull’andamento generale della Fondazione e sulle sue prospettive.
Il Direttore Scientifico partecipa, senza diritto di voto, alla riunione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, sentito il Direttore Scientifico, nomina, tra i componenti del Comitato Scientifico, un Vicedirettore Scientifico che lo affianchi e, se necessario, lo sostituisca nell’esercizio delle sue funzioni.

L’incarico di Direttore Scientifico e del Vicedirettore dura 4 anni ed è rinnovabile.

 

CAP IX- Consiglio Direttivo

Art. 21
Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha funzione, gestionale ed esecutiva e affianca il Direttore scientifico nella gestione delle attività della Fondazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri: il Direttore Scientifico, il Vicedirettore scientifico, il Segretario Generale, un membro espresso dal Comitato Scientifico e un membro espresso dal Consiglio d’Amministrazione.

Assolvendo principalmente compiti operativi, i componenti del Consiglio direttivo devono garantire una presenza regolare e continua presso la Fondazione

Il mandato di Consigliere Direttivo dura 4 anni ed è rinnovabile.

I consiglieri nominati in sostituzione di coloro che siano venuti a mancare per morte, dimissioni od altre cause, restano in carica per la residua durata del mandato dei loro predecessori.

 

CAP. X — Soci Sostenitori

Art. 22
Soci Sostenitori

Sono Soci Sostenitori gli Enti e Soggetti sia pubblici che privati che sottoscrivono quote di partecipazione “uniche” o “annuali” nella misura e condizioni indicate dal Consiglio di Amministrazione.
Alle stesse condizioni sono considerati Soci Sostenitori gli Enti e Soggetti sia pubblici che privati che intervengono, in qualsiasi forma, alla realizzazione del programma della Fondazione.
I nomi dei sostenitori sono trascritti in apposito registro depositato nella sede della Fondazione ed esposto al pubblico.
A ciascuno dei soci sostenitori è rilasciato apposito attestato a firma del Presidente della Fondazione.

 

CAP. XI — Personale e Strutture

Art. 23
Segretario Generale

Il Segretario Generale della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione in persona di comprovata capacità ed esperienza amministrativa. Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni di Segretario, assiste inoltre alle riunioni dell’Assemblea.
Istruisce gli affari della Fondazione, compie gli atti per i quali sia stato delegato dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea dei Soci.
Cura l’esecuzione delle deliberazioni assunte, sottoscrivendo gli atti a ciò necessari.
Cura altresì i rapporti amministrativi con l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo relativamente all’uso delle strutture, dei beni e del personale della stessa utilizzati dalla Fondazione in base ad apposita convenzione stipulata tra l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e la Fondazione.

L’incarico di Segretario Generale dura 4 anni ed è rinnovabile.

Art. 24
Personale

Per l’attività amministrativa la Fondazione di norma si serve di personale con collaborazioni coordinate e continuative di natura professionale e autonoma.

Art. 25
Convenzione

con l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
I rapporti tra l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e la Fondazione Carlo Bo, per la gestione del patrimonio librario saranno disciplinati da apposita convenzione da stipularsi tra le parti.

 

CAP. XII — Collegio dei Sindaci Revisori

Art. 26
Nomina e durata dei Sindaci Revisori

Presso la Fondazione funziona un collegio composto da tre Sindaci Revisori eletti dall’Assemblea dei Soci, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
Assume le funzioni di Presidente del Collegio il Sindaco più anziano di iscrizione nel registro dei revisori contabili.
I Sindaci durano in carica 4 anni e possono essere nuovamente eletti o confermati per non più di due volte consecutive.

Art. 27
Funzioni dei Sindaci Revisori

Il Collegio si riunisce almeno ogni trimestre.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno due membri.
I revisori possono essere invitati, anche su loro richiesta, alla riunione del Consiglio di Amministrazione.
Il Collegio dei revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposita relazione sui bilanci preventivi e consuntivi e su ogni atto comportante spesa, effettua verifiche di cassa.
L’incarico di componente del Collegio dei Sindaci revisori è gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute nei modi stabiliti dall’Assemblea dei Soci.

 

CAP. XIII — Sede della Fondazione – durata – cessazione della Fondazione

Art. 28
Sede della Fondazione

La Fondazione ha sede in Urbino presso il Palazzo Passionei Paciotti, in Via Valerio, n. 9, nei locali all’uopo concessi dall’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo in comodato.

Art. 29
Durata della Fondazione

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 30
Entrata in funzione della Fondazione

La Fondazione costituita per atto pubblico ai sensi degli art. 14 e seguenti C.C. entra in funzione con l’acquisizione della personalità giuridica e ad intervenuta registrazione.

Art. 31
Cessazione

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, della Fondazione l’intero patrimonio di essa si trasferisce a un altro Ente del terzo settore indicato dall’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.